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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Capo I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI Art. 13. Informativa 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b ) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. Relazione Nell'art. 13, comma 1, che riguarda l'informativa all'interessato, il diritto di quest'ultimo di venire a conoscenza dell'ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano è conformato alla "nuova" definizione di comunicazione di cui si è detto sopra (art. 13, comma 1, lett. d)) e sono chiarite, per dirimere ogni eventuale altro dubbio interpretativo, le modalità con le quali deve essere indicato il responsabile del trattamento, ove designato (art. 13, comma 1, lett. f)). Inoltre, si prevede che il Garante possa individuare modalità semplificate per l'informativa all'interessato, in particolare quando essa è resa da call-center. Tale previsione tiene conto dell'avvertita esigenza di assicurare, in maniera agevole, il rispetto dell'obbligo di fornire l'informativa anche per trattamenti in cui il contatto diretto con l'interessato non vede quest'ultimo fisicamente presente. Al comma 4, in attuazione di una specifica previsione della direttiva europea n. 95/46, si è previsto che, quando l'informativa riguarda dati non raccolti presso l'interessato, essa deve contenere anche le "categorie di dati trattati" (art. 11, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE). Al comma 5, si è precisato che il Garante può prescrivere misure appropriate a garanzia dell'interessato quando l'informativa non è dovuta perché comporta un impiego di mezzi che il Garante stesso giudichi manifestamente sproporzionati o risulti impossibile (come è avvenuto ad esempio in caso di cartolarizzazione). Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI Art. 23. Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Relazione Per quanto riguarda i dati comuni, l'art. 23 (già 11 della legge n. 675/1996) chiarisce meglio, anche in accoglimento di quanto espressamente richiesto in sede di parere dalla Commissione giustizia del Senato, che il consenso al trattamento dei dati personali deve essere “espresso liberamente e specificamente in riferimento al trattamento chiaramente individuato,” e non solo reso “in forma specifica”, in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea (art. 2, par. 1, lett. h, dir. n. 95/46/CE). Coerentemente con l'esigenza di razionalizzare e coordinare meglio dal punto di vista sistematico la materia, le pertinenti disposizioni di questo capo, ove possibile, sono state accorpate. In tal senso, nel medesimo art. 23 è stato aggiunto un comma il quale precisa che il consenso al trattamento dei dati sensibili è manifestato in forma scritta, come già previsto nella norma generale sul trattamento dei dati sensibili (art. 26, comma 1).
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